Governo, rimosso divieto della fase 2 previsto nel testo di ieri: la novità sugli spostamenti

di admin

Governo, rimosso divieto della fase 2 previsto nel testo di ieri: la novità sugli spostamenti

| lunedì 27 Aprile 2020 - 21:40

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Governo, rimosso divieto della fase 2 previsto nel testo di ieri: la novità sugli spostamenti

L’autocertificazione sarà ancora necessaria se si uscirà dalla propria regione ma il modulo potrebbe cambiare. È quanto è stato sottolineato dal governo durante la cabina di regia tenutasi alla presenza del premier Conte, dei ministri Boccia e Speranza, delle Regioni e degli Enti locali. Per quanto riguarda le linee guida messe a punto dal Mit avranno – è stato sottolineato – valenza nazionale. La ‘fase due’ “non è un liberi tutti. Ci sarà comunque sempre bisogno di un motivo di spostarsi” e quindi “dell’autocertificazione” ha detto il premier Giuseppe Conte, presentando il nuovo decreto. Il nuovo decreto della presidenza del Consiglio sulla fase 2 prevede misure “dal 4 maggio 2020″ la cui efficacia è valida fino al 17 maggio 2020”. Ecco cosa prevede

Gli spostamenti – “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: ‘sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso,è’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“. Questa parte è stata modificata dal testo di ieri.. Ciò significa che ad esempio gli universitari e lavoratori bloccati fuori sede possono tornare a casa. (Continua…)

Le attività all’aperto – “Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”

La quarantena – “I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. È fatto divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”, si legge nel documento. “E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo’ disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”, si legge ancora. (Continua…)

I bambini e i parco giochi – “L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto” delle misure di sicurezza, “nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato”. Le mascherine – No alla “lievitazione ingiustificabile” dei prezzi al consumo riguardanti le mascherine chirurgiche, si ritiene “necessario intervenire per calmierare i prezzi”. Nell’ordinanza della presidenza del Consiglio che porta la firma del commissario per l’emergenza Arcuri si fissa il prezzo per le mascherine chirurgiche “ad un prezzo che non puo’ essere superiore per ciascuna unita’” a 50 centesimi. 

“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”.

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