Coronavirus, nuova ordinanza firmata poco fa dal Governatore: ecco cosa cambia da domani

di admin

Coronavirus, nuova ordinanza firmata poco fa dal Governatore: ecco cosa cambia da domani

| sabato 19 Settembre 2020 - 16:17

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Coronavirus, nuova ordinanza firmata poco fa dal Governatore: ecco cosa cambia da domani

Nuova ordinanza della Regione Veneto oggi, 19 settembre 2020. Luca Zaia ha firmato un’ordinanza nella quale si regolano gli eventi sportivi in presenza di pubblico, si parla, in particolare, dei Campionati nazionali nel periodo 19 settembre 2020/3 ottobre 2020. In Veneto gli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all’aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la pre-assegnazione dei posti a sedere. Lo prevede l’ordinanza, valevole da oggi fino al 3 ottobre prossimo.

I tifosi «hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro». Oggi a livello giovanile, domani nei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria. Con un atto di forza il Comitato regionale ha dato un colpo di spugna al porte chiuse sancito meno di 24 ore prima dalla Federcalcio per tutti i campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo su più giornate. (Continua…)

«A seguito delle numerose e giustificate perplessità manifestate in merito ai chiarimenti sul protocollo per la ripartenza forniti dalla Figc il cambio di rotta del Cr Veneto si ritiene opportuno rimandare a quanto contenuto nel Dpcm del 7 agosto e nella successiva ordinanza 84 del 13 agosto della Regione che consentono la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi (fino a mille all’aperto, 200 al chiuso, ndr) e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto».

Stadi. La nuova ordinanza di oggi

Nel periodo compreso tra il 19.9.2020 e il 3.10.2020, è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni stabilite per gli eventi sportivi dall’ordinanza n. 84 del 13.8.2020 nonché dalle seguenti specifiche disposizioni: (Continua…)

a) La presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da pre assegnare ai singoli spettatori per l’intera duratadell’evento

b) Tutti gli spettatori hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, salve le eccezioni previste dalle disposizioni in materia, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti.

c) Fermo l’obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa negli impianti è fissata, con riguardo agli impianti all’aperto, nel numero di 1000 persone e, con riguardo agli impianti al chiuso, nel numero di 700.

d) Gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento se al chiuso; all’aperto la mascherina va indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Per i bambini valgono le norme generali.

e) Deve essere favorito l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistemadi prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine dievitare prevedibili assembramenti e per consentire la registrazione degli spettatori, che deve essere in ogni caso effettuata e mantenuta per 14 giorni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, inogni caso assicurando il contact-tracing a richiesta delle autorità competenti.

f) Devono essere attivati varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti.

g) È vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale.

h) È obbligatorio lo scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dalpersonale di vigilanza accuratamente formato.

i) Deve essere attivato un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali.

j) Il soggetto gestore si impegna, sotto la propriaresponsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni di cui sopra nonché degli eventuali ulteriori protocolli e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati, evitando assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblicoall’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici. L’attività svolta nei vari eventi e le misure adottate deve essere oggetto di una relazione illustrativaanalitica che il gestore dell’evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte agli effetti dei controlli.

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